Richiesta di certificati/attestazioni/estratti di stato civile

Richiesta di certificati/attestazioni/estratti di stato civile

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

A tutti i Cittadini.

Descrizione

I registri anagrafici sono registri pubblici e le informazioni in essi contenuti sono accessibili secondo le modalità previste dalla legge (legge anagrafica n. 1228/1954, regolamento anagrafico d.P.R. n. 223/1989).
In particolare l’art. 33 del Regolamento anagrafico prescrive che l’Ufficiale d’Anagrafe rilasci a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
Tutti i certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo (art. 1 legge n. 642/1972) e/o a diritti di segreteria ( tabella D Legge n. 604/1962 e art. 27 del d.L. n. 55/1983), ad eccezione che una norma di legge non ne preveda l’esenzione. Se il certificato che si richiede è per un uso per il quale legge le prevede l’esenzione, sulla richiesta deve essere riportata la norma che prevede l’esenzione.

Come fare

RICERCHE STORICHE E RELATIVI CERTIFICATI

La certificazione storica è la documentazione di una situazione anagrafica pregressa riferita quindi ad un particolare periodo di tempo e riguarda eventi relativi a immigrati residenti a CASALINO o emigrati fino al 14 febbraio 1994. La certificazione viene rilasciata a seguito di una richiesta scritta (indicante il tipo di certificato ed il periodo di riferimento) motivata da un interesse giuridicamente rilevante (ad esempio non si effettuano richieste per la ricostruzione dell'albero genealogico)
Non si rilasciano informazioni anagrafiche in forma verbale.
Lo Stato Civile Italiano è entrato in funzione in Piemonte a decorrere dall’anno 1866;
prima di tale anno l’attività di registrazione degli eventi di nascita, matrimonio e decesso era svolta dall’Autorità Ecclesiastica.
Qualora l’evento (nascita, matrimonio, decesso) risulti antecedente al 1866 la richiesta dovrà pertanto essere rivolta alla Curia Vescovile da cui la chiesa dipendeva, ai fini della ricerca nel registro parrocchiale di competenza.

Cosa serve

Per poter ottenere dati desunti da atti pregressi e cioè archiviati, è necessario presentare domanda
scritta e motivata; naturalmente non sarà sufficiente una motivazione qualsiasi, ma è indispensabile
che si tratti di una motivazione "giuridicamente tutelata" così come prevede l'art. 22, comma 1, lett.
b) della legge n. 241/90 in materia di diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione.
Questo significa che la richiesta di accesso agli atti anagrafici (ricerca storica) finalizzata,
genericamente, alla ricostruzione dell'albero genealogico deve essere respinta per mancanza di
motivazione giuridicamente tutelata!
Se, al contrario, la ricostruzione dell'albero genealogico è finalizzata ad ottenere il riconoscimento
di un diritto, di un beneficio di legge, a sostenere proprie ragioni in giudizio, ecc. allora la
motivazione sussiste e la domanda può essere accolta (occorre verificare e decidere di volta in
volta).

L'ufficiale d'anagrafe può legittimamente rifiutare di effettuare ricerche non legate a nominativi o
dati precisi forniti dal richiedente;
Esempio: il cittadino non può pretendere che l'ufficiale d'anagrafe cerchi gli eredi di una persona o
segua la linea retta o collaterale alla ricerca dell'ascendenza o della discendenza. Questo non è
affatto compito dell'ufficiale d'anagrafe! nella maniera più assoluta! anche perchè si assumerebbe
una responsabilità che non gli compete e che non potrebbe mai assumersi con certezza! Al
contrario, l'ufficiale d'anagrafe, se la richiesta risulterà legittima, dovrà limitarsi a cercare lo stato di
famiglia e/o le schede individuali della persona o delle persone indicate chiaramente dal richiedente
e certificarne i dati desunti dagli stessi o, al massimo, da quelli collegati in sede di archiviazione.
Inoltre, l'unica modalità legittima con cui si possono fornire tali dati è quella del certificato o
dell'attestato. Caso mai sarà poi il cittadino, tramite i dati riportati sul o sui certificati storici, ad
effettuare i collegamenti parentali al fine di ricostruire la sua ascendenza.

Cosa si ottiene

I certificati richiesti.

Tempi e scadenze

I tempi di risposta (rilascio del certificato) non sono stabiliti da nessuna legge; o meglio, vige il
termine generale valido per tutti i procedimenti amministrativi e cioè, 90 giorni dalla richiesta.

Costi

La legge 8.6.1962, n. 604, nell'allegato tab. D, stabilisce, al punto 6-bis, che il richiedente deve
pagare per i certificati e attestati redatti a mano (non estratti da sistema informatizzato), con ricerca
d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, euro 5,16 (le vecchie
10.000 lire) per ogni nominativo contenuto nel certificato, oltre alla marca da bollo se dovuta (è il
caso della ricostruzione dell'albero genealogico che non è un uso esente da bollo!!!).
Es. certificato storico con ricerca d'archivio che contiene 10 nominativi: costo: euro 16,00 per
marca da bollo , più euro 51,60 (5,16 X 10) per diritti di segreteria.
Queste disposizioni sono state dettate proprio al fine di evitare che i notevolissimi costi che la
pubblica amministrazione deve sostenere per attività di ricerca manuale su richiesta e nell'interesse
di un singolo, debbano poi essere pagati da tutta la collettività.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva - Statistica

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

RICHIESTA CERT. E RICERCA STORICA.pdf [.pdf 526,57 Kb - 27/09/2023]

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 27/09/2023 09:43:35

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